Cambierà il servizio di raccolta rifiuti per il vetro e la carta per 4 comuni.

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Tariffa

Chi paga la tariffa

Come previsto dalla normativa, pagano la tariffa Enti, Imprese o altri soggetti (utenze non domestiche) che detengono o possiedono locali nel territorio servito da Soraris.
La tariffa è dovuta da coloro che posseggono o detengono a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Un’area o un locale si definiscono predisposti all’uso quando hanno anche uno solo degli allacciamenti a gas, acqua, energia elettrica.
Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La tariffa puntuale applicata da Soraris viene commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, secondo il principio comunitario "paga quanto produci”.
Attraverso la tariffa si coprono i costi della gestione dei rifiuti urbani: raccolta, trasporto, trattamento ed eventuale smaltimento, nonché altri servizi come i progetti di educazione ambientale nelle scuole, la presenza e la gestionedei centri di raccolta (eccoentri) , la pulizia e lo spazzamento delle strade e le iniziative per la prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Superficie assoggettabile

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Salvo per quel che attiene i magazzini di merci e di materie prime delle sole attività industriali che sono esenti in quanto ex lege produttivi di soli rifiuti speciali, per tutte le altre attività sono considerati esenti i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

  • il magazzino è utilizzato esclusivamente per il deposito di materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo in cui si formano rifiuti speciali; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci impiegate in aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l’esclusione dall’esenzione dell’intero magazzino;
  • il magazzino è strettamente funzionale all’attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prime e le merci prima dell’inserimento nel ciclo produttivo;
  • restano, pertanto, soggetti a tariffa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) e i magazzini di prodotti finiti o di semilavorati destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.


In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare la superficie ove si formano rifiuti speciali stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie soggetta a tariffazione è forfettariamente calcolata sulla base della percentuale del sessantacinque per cento (65%) dell’intera superficie su cui l’attività viene svolta.

Avvio al recupero o al riciclo dei rifiuti urbani

Entro il 31 gennaio di ogni anno l’utenza che provvede all’avvio al recupero o al riciclo dei rifiuti urbani rivolgendosi ad aziende private deve provvedere all’invio della richiesta della riduzione della parte variabile della tariffa allegando le quarte copie dei formulari.